Introduzione

Tumore della laringe

I Livelli Essenziali di Assistenza (conosciuti semplicemente con l’acronimo L.E.A. o LEA) rappresentano l’insieme delle prestazioni e dei servizi che il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) garantisce a tutti i cittadini, in condizioni di equità e universalità. Sono finanziati con risorse pubbliche e assicurano che ogni persona possa accedere a cure e servizi fondamentali, indipendentemente da reddito, area geografica, religione, sesso o etnia.

La definizione e l’aggiornamento dei LEA rispondono ai bisogni di salute della popolazione e seguono il progresso scientifico e tecnologico, stabilendo standard omogenei su tutto il territorio nazionale.

Definizione

I LEA sono le prestazioni sanitarie che lo Stato si impegna a fornire gratuitamente o con la compartecipazione mediante ticket, tramite la Tessera Sanitaria. La loro funzione è garantire l’equità nell’accesso ai servizi sanitari, assicurando che tutti possano usufruire delle cure necessarie.

Il Servizio Sanitario Nazionale ha il compito di:

  • definire i principi fondamentali alla base dei LEA
  • verificare che tali livelli siano attuati in modo uniforme sul territorio

Le Regioni, invece, sono responsabili di:

  • programmare e organizzare i servizi sanitari da erogare ai cittadini
  • emanare le leggi necessarie all’applicazione dei LEA
  • allocare le risorse economiche
  • rispondere degli eventuali disavanzi di bilancio

I LEA devono essere flessibili, aggiornabili e capaci di adattarsi alle nuove esigenze sanitarie e ai progressi della medicina, mantenendo al centro appropriatezza, efficacia ed efficienza dei servizi.

Prevenzione e assistenza

L’inclusione dei LEA nell’ordinamento sanitario serve a garantire a tutti i cittadini un insieme minimo e indispensabile di prestazioni per la tutela della salute.

Le prestazioni previste dai LEA comprendono interventi di prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione e assistenza sanitaria diffusa sul territorio. Organizzare i servizi secondo livelli essenziali consente di offrire cure appropriate, basate sulle migliori evidenze scientifiche, e di ridurre le disuguaglianze di accesso tra territori.

Con il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 “Definizione dei Livelli essenziali di assistenza”, entrato in vigore il 23 febbraio 2002, i LEA. sono stati organizzati in tre settori e oggi hanno le seguenti competenze:

  • prevenzione collettiva e sanità pubblica, ossia tutte le attività che riguardano la prevenzione, sia in termini di evitamento dell’insorgenza di malattie che di miglioramento delle condizioni di salute della popolazione, ovvero:
    • sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali
    • tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati
    • sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
    • salute animale e igiene urbana veterinaria
    • sicurezza alimentare e tutela della salute dei consumatori
    • sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani ed i programmi organizzati di screening sorveglianza e prevenzione nutrizionale
    • attività medico legali per finalità pubbliche
  • assistenza distrettuale, che include le prestazioni che vengono erogate sul territorio (a domicilio, in ambulatorio, in regime semiresidenziale - ossia nell’arco della giornata - e residenziale - come le RSA - in consultori, in case-famiglia, in strutture eroganti servizi per la salute mentale e per la riabilitazione dei disabili, in centri diurni) occupandosi di:
    • assistenza sanitaria di base
    • emergenza sanitaria territoriale
    • assistenza farmaceutica
    • assistenza integrativa
    • assistenza specialistica ambulatoriale
    • assistenza protesica
    • assistenza termale
    • assistenza sociosanitaria domiciliare e territoriale
    • assistenza sociosanitaria residenziale e semiresidenziale
  • assistenza ospedaliera, quindi tutti i servizi che vengono offerti dagli ospedali articolata in:
    • pronto soccorso
    • ricovero ordinario per acuti
    • day surgery
    • day hospital
    • riabilitazione e lungodegenza post acuzie
    • attività trasfusionali
    • attività di trapianto di cellule, organi e tessuti
    • centri antiveleni (CAV)

Le Regioni possono garantire servizi e prestazioni ulteriori rispetto a quelle incluse nei LEA, utilizzando risorse proprie.

Diritto alla salute

Il primo nucleo concettuale riguardante i L.E.A. era presente già nella legge 833/78, con la quale è stato istituito il Servizio Sanitario Nazionale italiano: esso ha sostituito il sistema delle mutue precedentemente vigente, prendendo come principio cardine l’articolo 32 della Costituzione Italiana:
«La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.»

Le strutture che tutelano la salute si uniformano e centralizzano in una organizzazione comune, che si articola su tre livelli di competenza diversi:

  • livello centrale (Governo, Ministero della Sanità, Istituto Superiore di Sanità ecc.)
  • livello regionale (Assessorato alla Sanità/Welfare, ASL, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari)
  • livello comunale (Sindaco, Conferenza dei Sindaci, Case di Comunità/della Salute)

Successivamente, con il D.Lgs. 502/92, è stata avviata una vera e propria rivoluzione nell’ambito sanitario, con l’introduzione di nuovi concetti fondanti e di nuovi regimi gestionali:

  • definizione di Livelli Essenziali di Assistenza, in maniera più approfondita e rigorosa
  • ridimensionamento del ruolo dello Stato a favore di quello ricoperto dalle Regioni nell’ambito della programmazione, fornitura e finanziamento dei servizi sanitari
  • trasformazione delle USL in aziende a sé stanti, chiamate ASL
  • presenza di standard qualitativi omogenei riassunti nel processo di “accreditamento”
  • definizione di un sistema remunerativo delle prestazioni che segue tariffe predeterminate, classificate in un sistema chiamato DRG (“Diagnosis-related groups”, ossia “Raggruppamento omogeneo di diagnosi”)
  • possibilità di libera scelta, da parte del cittadino, del luogo presso il quale ottenere le cure e di conseguenza la competizione tra i fornitori di queste ultime, al fine di incentivare il miglioramento della qualità delle prestazioni sanitarie.

Altro passo importante nella storia dei LEA è la cosiddetta “riforma ter”, ossia il D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229, ad integrazione e modifica del sopra menzionato D.Lgs. 502/92: con questo, vengono stabiliti due punti teorici dall’importante applicazione pratica.
Il primo è la necessità di selezionare i servizi meritevoli di essere considerati come “essenziali”, secondo un approccio basato sull’evidenza scientifica, che ne dimostri l’effettiva efficacia ed utilità clinica per i pazienti; il secondo prevede un elenco di criteri di esclusione:

  • attività che non rispondono a necessità assistenziali
  • attività che non hanno un’appropriatezza ed un’efficacia documentate in letteratura scientifica
  • attività che risultano essere più costose di altre a parità di risultati, venendo meno quindi al principio di economicità

Infine, con la Legge costituzionale del 18 ottobre 2001, n.3, Riforma del titolo V della Costituzione, i LEA sono entrati a far parte della Costituzione italiana, a testimonianza della loro sostanziale importanza nell’impegno, da parte dello Stato, di garantire ai propri cittadini una adeguata ed efficiente assistenza sanitaria nazionale.

Cosa è garantito ai cittadini

Alcune tappe fondamentali hanno segnato cambiamenti che hanno avuto un impatto sui cittadini e sui servizi garantiti da Stato e Regioni:

  • aggiornamento apportato dal DPCM del 12 gennaio 2017: “Definizione ed aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’art.1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502” che sostituisce il DPCM del 29 novembre 2001. Nel testo è stato introdotto l’obbligo di revisione ed aggiornamento dei LEA a cadenza annuale, seguendo il principio già espresso dalla legge 833/78 di appropriatezza ed equità dei servizi forniti ai cittadini dal SSN
  • dopo oltre 20 anni, nel dicembre 2024, il Ministero della Salute, di concerto con il MEF (Ministero di Economia e Finanza), emana un decreto che aggiorna il nomenclatore (ossia l’elenco ufficiale delle prestazioni che il SSN deve garantire) delle prestazioni specialistiche ambulatoriali e protesiche
  • 23 ottobre 2025 la Conferenza Stato-Regioni approva un nuovo aggiornamento organico dei LEA, che aggiornano quanto previsto dal DPCM 12 gennaio del 2017

L’ultimo aggiornamento non si limita ad aggiungere prestazioni, ma prevede anche la razionalizzazione: eliminazione di prestazioni obsolete, revisione delle definizioni tecniche, aggiornamenti dei criteri di erogabilità, rafforzamento dell’appropriatezza clinica e organizzativa.

Le nuove misure riguardano, prevenzione oncologica e genetica; screening neonatali; nuova diagnostica; disturbi alimentari, in particolare:

  • prevenzione oncologica e genetica: nasce il programma per i tumori mammari e ovarici BRCA-correlati: una delle innovazioni di maggiore rilievo è rappresentata dall’introduzione di un programma di sorveglianza attiva per le donne con predisposizione genetica ereditaria al tumore della mammella e dell’ovaio. Il nuovo percorso prevede l’identificazione delle varianti patogene dei geni BRCA1 e BRCA2 nelle pazienti già affette da tumore, seguita da uno screening regolare per le familiari sane risultate portatrici della mutazione
  • screening neonatale esteso: 8 nuove malattie genetiche rare: il nuovo Dpcm amplia lo Screening Neonatale Esteso (SNE) includendo otto ulteriori patologie metaboliche e rare: immunodeficienze combinate gravi (SCID), mucopolisaccaridosi di tipo I (MPS I), adrenoleucodistrofia legata all’X (X-ALD), malattia di Pompe, malattia di Fabry, malattia di Gaucher e altre glicogenosi. Si tratta di malattie rare ma gravi, che beneficiano in modo determinante della diagnosi precoce. Tra le novità a costo invariato c’è l’ingresso ufficiale nei Lea dello screening neonatale per l’Atrofia Muscolare Spinale (Sma)
  • diagnostica e terapie: prestazioni nuove e aggiornate : Il nuovo elenco dei LEA amplia il ventaglio delle prestazioni ambulatoriali e diagnostiche. Tra le principali novità: test prenatale non invasivo (NIPT) su DNA fetale per le principali trisomie (13, 18, 21), con un target di oltre 90mila donne l’anno; elastografia epatica (Fibroscan), metodica non invasiva alternativa alla biopsia epatica nelle epatopatie croniche. E ancora, reintrodotto il dosaggio della Luteotropina (LH), precedentemente omesso nel Dpcm del 2017; test genetico CYP2C9 per l’ottimizzazione farmacogenomica delle terapie nella sclerosi multipla; nuovi dispositivi protesici per non vedenti e un dispositivo intraorale per la sindrome di Lesch-Nyhan
  • ampio spazio è riservato anche alla psichiatria e ai disturbi del comportamento alimentare, con l’ingresso nei Lea della terapia psicoeducazionale, individuale e di gruppo, destinata a pazienti affetti da anoressia, bulimia e disturbi misti dell’alimentazione

Bibliografia

Damiani G, Specchia ML, Ricciardi W. Manuale di Programmazione e Organizzazione Sanitaria. Edizioni Idelson-Gnocchi: Napoli, 2021

Epicentro (ISS). LEA

Ministero della Salute. Cosa sono i LEA

Ministero della Salute. Commissione nazionale aggiornamento LEA

Ministero della Salute. Il DPCM 12 gennaio 2017 e gli allegati

Camera dei Deputati. Organizzazione del SSN

Prossimo aggiornamento: 06 Luglio 2028

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