Introduzione

Farmaci biosimilari

Il termine biosimilare indica un medicinale simile a un farmaco biologico di riferimento (originatore), già autorizzato nell'Unione Europea, di cui sia scaduta la copertura brevettuale. Il concetto di “medicinale biologico simile” è stato introdotto nella legislazione dell'Unione Europea dalla direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, mentre la Direttiva 2004/27/CE ha fornito una definizione di prodotto biosimilare recepita nella normativa italiana con il D.Lgs. n.219/2006.

Nell'anno 2012 l'Agenzia europea per i medicinali (EMA, dall'inglese European Medicine Agency) ha diffuso vari documenti riguardanti i farmaci biosimilari nei quali viene ribadito che per medicinale biosimilare si intende un medicinale sviluppato in modo da risultare simile a un medicinale biologico che è già stato autorizzato e che viene definito “medicinale di riferimento”.

I medicinali biosimilari differiscono dai farmaci generici che hanno strutture chimiche più semplici e che sono considerati equivalenti ai medicinali da cui originano (leggi la Bufala). Il principio attivo di un biosimilare e quello del suo medicinale di riferimento sono, di fatto, la stessa sostanza biologica, anche se possono essere presenti differenze minori dovute alla loro natura complessa e alle tecniche di produzione

Un biosimilare e il suo prodotto di riferimento, quindi, essendo ottenuti mediante modalità differenti, non sono identici, ma essenzialmente simili in termini di qualità, sicurezza ed efficacia. Esiste la possibilità che, in taluni casi, il farmaco biosimilare possa essere derivato da processi produttivi più innovativi rispetto a quelli del farmaco di riferimento, tali da far sì che il prodotto biosimilare presenti profili di qualità, per esempio in termini di impurezze, persino migliori rispetto all'originatore. Inoltre, come il medicinale di riferimento, il biosimilare presenta un certo grado di variabilità naturale. Da questi presupposti ne deriva che un ruolo critico del processo di valutazione di un biosimilare è rappresentato dalla comparazione del suo profilo di qualità rispetto a quello dell’originatore, mediante lo svolgimento di analisi “testa a testa”. Tale disamina precede la valutazione comparativa della sicurezza e dell’efficacia poiché solo il soddisfacimento dei tre aspetti nella loro totalità consentirà al farmaco biosimilare di essere autorizzato.  

Nell'Unione Europea, tutte le domande di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) di medicinali biologici, incluse quelle per i biosimilari, sono esaminate dall'EMA attraverso un tipo di procedura al termine della quale l'autorizzazione all'immissione in commercio è valida in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea. È necessario che il prodotto di riferimento cui la domanda di autorizzazione all'immissione in commercio di un prodotto biosimilare si riferisce, sia un medicinale già autorizzato nell'Unione Europea dall’EMA o al di fuori dell’area economica europea da parte di un’autorità regolatoria che opera con standard scientifici e regolatori pari a quelli dell’EMA (Guideline on similar biological medicinal products CHMP/437/04 Rev 1).

L’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) chiarisce in un position paper che, per quanto riguarda l’iter registrativo, in Italia, in considerazione del fatto che il processo di valutazione della biosimilarità è condotto, dall’EMA e dalle autorità regolatorie nazionali, al massimo livello di conoscenze scientifiche e sulla base di tutte le evidenze disponibili, non sono necessarie ulteriori valutazioni comparative effettuate a livello regionale o locale. 

L'AIFA chiarisce, inoltre, che medicinali biologici e biosimilari non possano essere considerati come dei medicinali generici o equivalenti escludendone, quindi, la vicendevole sostituibilità terapeutica automatica. L’AIFA considera i biosimilari come prodotti intercambiabili con i corrispondenti originatori di riferimento poiché il rapporto rischio-beneficio dei biosimilari è il medesimo di quello degli originatori di riferimento. Tale considerazione vale tanto per i pazienti naïve (che non sono mai stati trattati), quanto per i pazienti già in cura. La scelta di prescrivere una cura con un farmaco biologico di riferimento o con un biosimilare rimane sempre una decisione affidata al medico specialista al quale è anche affidato il compito di contribuire a un utilizzo appropriato delle risorse ai fini della sostenibilità del sistema sanitario e la corretta informazione del paziente sull'uso dei biosimilari.

L’applicabilità dei principi generali ai singoli prodotti e/o alle singole categorie terapeutiche descritti nel position paper, potrà essere riconsiderata dall’AIFA in base al tempo di commercializzazione dei medicinali, del numero di pazienti trattati nella pratica clinica, delle evidenze scientifiche, nonché dei dati acquisiti nel tempo.

Tale posizione, condivisa anche da altre autorità regolatorie europee, è in fase di continuo aggiornamento in funzione di elementi scientifici emersi nel tempo. Da sottolineare in tal senso, quanto espresso nella linea guida Biosimilars in the EU - Information guide for healthcare professionals proprio a supporto di comportamenti da tenere a livello del singolo paese.

Bibliografia

Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219. Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE (GU Serie Generale n.142 del 21-06-2006 - Suppl. Ordinario n.153)

Link approfondimento

European Medicines Agency (EMA). Biosimilar Medicines

European Medicines Agency (EMA). Biosimilars in the EU. Information guide for healthcare professionals

Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA). Secondo Position Paper AIFA sui farmaci biosimilari

Prossimo aggiornamento: 26 febbraio 2022

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